Pignoramenti presso terzi | OCF: “Si riconosca agli avvocati il diritto di notificare in proprio l’avviso ex art. 543 c.p.c.”
L’Organismo Congressuale Forense ha ricevuto negli ultimi giorni numerose segnalazioni da Consigli dell’Ordine e importanti associazioni forensi rispetto alla prassi avallata da recente dal DOG e da note predisposte dai dirigenti UNEP di vari distretti che considerano nei pignoramenti presso terzi l’avviso al terzo e al debitore previsto dall’art. 543 cpc (recentemente novellato sul punto) come atto dell’esecuzione forzata e come tale di competenza esclusiva dell’UNEP, comportando così aggravio notevole di costi e tempi per il creditore procedente al cui difensore sarebbe quindi preclusa la notifica in proprio (postale o PEC) del medesimo avviso, senza considerare la possibilità (purtroppo ricorrente) di ritardi nelle comunicazioni di iscrizione a ruolo che complicano il quadro.
L’Organismo contesta questa “interpretazione amministrativa” della norma il cui tenore letterale invece fa propendere per considerare quell’avviso come atto di parte e come tale eseguibile con notifica in proprio ex lege 53/1994 da parte del difensore del creditore procedente. La semplificazione e l’esigenza di celerità sottese alle riforme processuali appena varate dal Governo ci supportano peraltro in questa considerazione e per questo chiediamo che il Ministero della Giustizia voglia procedere ad annullare la nota del DOG del 20.09.2022 o comunque a chiarire che gli avvocati hanno in ogni caso facoltà di procedere alla notifica in proprio dell’avviso ex art. 543 c.p.c., restando la notifica tramite UNEP una mera facoltà.