PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

OCF DOMANDA CHE IL MINISTERO ATTIVI LA PIATTAFORMA PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Come auspicato dall’Organismo Congressuale Forense, il ministero della Giustizia ha definito tempestivamente, in osservanza delle novelle introdotte dalla riforma Cartabia, le norme per la liquidazione dei compensi e per accedere ai benefici fiscali per le mediazioni e per le negoziazioni assistite che si concludano con successo, con due decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del primo agosto.

Tuttavia, l’Organismo deve rilevare che le nuove norme non sono né di agevole lettura e, ciò che è peggio, non sono di facile applicazione.

Era già censurabile la volontà del legislatore che aveva inteso disegnare un iter non agevole e ricco di passaggi burocratici. Non è apprezzabile che il controllo della liquidazione dei compensi sia affidato come fatto automatico alla amministrazione, invece della previsione di un controllo solo eventuale affidato al Giudice, con l’inevitabile risultato di liquidazioni appiattite; e ciò perché si baderà di più al contenimento dei costi, e non al riconoscimento della attività forense. Con il risultato ultimo dell’azzeramento delle tutele.

A sua volta, il decreto agostano sui compensi sconta la impostazione delle norme del d.lgs. 28/2010 e del d.lgs. 132/2014, come novellate dalla riforma, e ne riproduce la sequenza delle formalità.

E’ stata poi introdotta ex novo, all’art. 7, comma 4, la previsione che il ministero esegua le verifiche sulle delibere che accertano la congruità dei compensi degli avvocati “mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia Giustizia s.p.a.”.

La disposizione è significativa, predisposta per il caso che, in presenza di un numero eccezionale di domande, il ministero sia costretto a reclutare lavoratori da altri ruoli: se, infatti, il Ministero dovesse tardare o addirittura mancare per le verifiche previste dall’art. 7 del decreto, i compensi non potranno essere liquidati, e, di fatto, l’intero istituto dimostrerà la sua inefficacia.

Nel procedimento amministrativo, poi, appare fondamentale il funzionamento della piattaforma digitale per la gestione delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita che deve essere predisposta dal Ministero della giustizia – Dipartimento transizione digitale, secondo la previsione degli artt. 2, lett. m, 3 e 6: essa è snodo necessario delle comunicazioni tra avvocati, consigli dell’Ordine e Ministero.

Allo stato non è noto se e quando essa sarà funzionante.

L’Organismo Congressuale Forense, quindi,

  • esprime notevole preoccupazione riguardo alla farraginosità delle norme che tende a pregiudicare la liquidazione dei compensi per i colleghi che si impegnino in mediazione ed in negoziazione,
  • invita Governo e Parlamento a modificare le norme di cui agli artt. 15-septies d.lgs. 28/2010 e 11-septies d.lgs. 132/2014, nel senso della garanzia costituzionale della tutela dei diritti, sottraendo alla autorità amministrativa il controllo di congruità;
  • invita il Ministero perché

senza indugio alcuno metta in funzione ad horas la piattaforma digitale per la gestione delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita, e comunque, per il tempo necessario alla richiesta modifica legislativa, predisponga comunque la struttura amministrativa dedicata alla verifica della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato in rapporto adeguato al numero prevedibile di domande di liquidazione da esaminare, e, se necessario, stipuli urgentemente la convenzione con Equitalia Giustizia per aumentare i ruoli del personale dedicato agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale.

A cura del Gruppo di Lavoro OCF “Patrocinio a spese dello Stato, Tributario e Fiscalità”

Documento Patrocinio a Spese dello Stato 6.11.2023