ASSEMBLEA OCF 24 E 25 MAGGIO 2024

DELIBERA SU CIRCOLARE DAG DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2024

 

L’Organismo Congressuale Forense, nell’Assemblea del 24 e 25 maggio 2024

 

Vista

la circolare del DAG del Ministero della Giustizia in data 4 aprile 2024 in merito all’applicabilità della riscossione forzosa in solido nei confronti dell’imputato e del difensore dei diritti di copia di cui dell’art. 272 DPR n° 115/2022 alla fattispecie in cui il difensore dell’imputato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato non abbia depositato copia cartacea ai sensi dell’art. 164 Disp. Att. al CPP dell’atto di impugnazione depositato telematicamente (trasmesso via PEC o con deposito su Portale);

 

Considerato

che tale circolare ritiene di rinvenire la giustificazione dell’applicabilità di detta norma sarebbe rinvenibile nella circostanza

che essa “… costituente il pendant dell’art. 164 disp. att. c.p.p., mostra quindi un inequivocabile proposito e contenuto sanzionatorio, giacché da un lato è volta a sopperire, sotto il profilo contabile-finanziario, al costo del servizio svolto dalla cancelleria in luogo della parte onerata/impugnante, dall’altro è manifestamente intesa a sensibilizzare e dissuadere l’utenza dalle condotte defatigatorie suscettive di procrastinare e complicare i servizi amministrativi funzionali alla corretta investitura del giudice dell’impugnazione.”;

che, per tale motivo, non rientri nell’ambito di operatività della previsione di cui all’art. 107 del DPR n° 115/2002 dal momento che “si riferisce alle copie degli atti e documenti già presenti al fascicolo d’ufficio, rilasciate dalla cancelleria alla parte che ne faccia richiesta” e non l’ipotesi ”mancata produzione delle copie necessarie alla continuità del fascicolo d’ufficio ed alla formazione del fascicolo dell’impugnazione, che sono già nella disponibilità dell’impugnante”, contemplata invece dalla norma in esame;

Osserva

che tale interpretazione si pone in contrasto con il principio di cui all’art. 24 comma 3 della Carta Costituzionale che impone allo Stato l’obbligo di assicurare la difesa ai non abbienti, onerando invece il difensore di un costo aggiuntivo non rimborsabile ai sensi del DPR n° 115/2002;

che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (su tutte Cass. civ., sez. II, ord., 17 novembre 2022, n. 33924), la decurtazione degli onorari ex artt. 106-bis e 130 tusg, trova la propria giustificazione nella circostanza che tale attività professionale è svolta nell’interesse della giustizia e, dunque, persegue anche un fine di riduzione della spesa erariale;

che l’onere di deposito delle copie dell’atto di cui all’art. 164 DIsp. Att. al CPP – norma da ritenersi abrogata a seguito dell’entrata in vigore del DLgs n° 150/2022 – non può in ogni caso applicarsi laddove il difensore abbia depositato, in ossequio al disposto dell’art. 111 bis CPP, l’atto con modalità telematiche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la forma, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dell’atto informatico in quanto, in tale ipotesi, l’originale dell’atto è rappresentato dal file in formato .pdf (secondo le specifiche tecniche adottate dalla DGSIA) e, pertanto, la copia dello stesso può essere eseguita a costo zero mediante duplicazione del medesimo file;

che, viceversa, la richiesta di copie analogiche dell’atto informatico dipendono in via esclusiva dall’inottemperanza da parte dello Stato all’obbligo di predisporre l’idonea infrastruttura atta alla ricezione e alla gestione dell’atto secondo le modalità telematiche introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia e, in particolare, dalla mancata realizzazione del fascicolo processuale telematico nel quale l’atto informatico depositato è destinato a confluire;

Delibera

di richiedere al Ministro della Giustizia e al Direttore del DAG di adottare una disposizione regolamentare che chiarisca l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 164 Disp. Att. al CPP alla fattispecie di deposito degli atti ai sensi dell’art. 111 bis CPP e, in ogni caso, la inapplicabilità della previsione di cui all’art. 272 DPR n° 115/2002 (TUSG) al difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.

Delibera su circolare DAG 4.4.2024 – patrocinio a spese dello Stato