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Convegno ANF Roma 25.09.2023 | "D. Lgs n. 24/23 ,nuova disciplina del Whistleblowing"
CONVEGNO ANF
In collaborazione con AGI Percorso formativo civile ANF 2023
"D. Lgs n.24/23, nuova disciplina del Whistleblowing"
Implicazioni in tema di privacy; tutela del denunciante; rapporti di lavoro;
contrasto all'illegalità, danno erariale
25 Settembre 2023- ore 14.00- 17.00 Sede OCF di Roma- Sala Antonio Rosa
Modalità mista
Indirizzo di Saluto
Avv. Ottavio Pannone
( Referente Dipartimento Lavoro OCF )
Moderano
Avv. Lorenzo Letti - Gruppo Giuslavoristi ANF Roma
Avv. Giandomenico Catalano - Componente Ass. OCF e Direttivo ANF
Avv. Antonietta Mareschi - Gruppo Giuslavoristi ANF Roma
Relatori
Dott. Fabrizio Riga
Pres. Corte D'Appello sez. lavoro de L'Aquila
Onere della prova rinforzata e conseguenze correlate alla nullità degli atti
Prof. Avv. Marco Marazza
Prof. Ord. Dir. del lavoro- Univ. Cattolica del sacro cuore
Il Decreto legislativo n.24/2023
Dott. Andrea Mazzieri
Primo Referendario Corte dei conti - Sez. Giur. Regione Puglia
Whistleblowing e danno erariale
Avv. Enzo Morrico
Vice Presidente Nazionale AGI
Ambito oggettivo e soggettivo e tutela alla riservatezza
Avv. Paola Pezzali
Componente Assemblea OCF- Dip. Lavoro
La tutela del denunciante
Avv. Livia Tamburro
Dottoranda di ricerca Univ. Roma "Tor Vergata"
Misure di protezione e relativa attivazione
Avv. Paola Vitaletti
Segretaria Anf Roma
Whistleblowing e problemi di privacy
Avv. Alessandra Rotili
Consigliere Nazionale Anf
La Responsabilità del Whistleblowing: possibili reati e tutela del segnalante alla luce delle novità legislative
Convegno Santa Maria Capua Vetere | LA RIFORMA DELL’EQUO COMPENSO LEGGE 21 APRILE 2023 N. 49
CONVEGNO SANTA MARIA CAPUA VETERE
Giovedì 21 Settembre 2023 ore 15,00
CON IL PATROCINIO DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
LA RIFORMA DELL’EQUO COMPENSO LEGGE 21 APRILE 2023 N. 49
Saluti:
Avv. Angela Del Vecchio
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Avv. Ugo Verrillo
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE FORENSE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Introduce e modera:
Avv. Ottavio Pannone
COMPONENTE ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
Intervegono:
Avv. Mario Scialla
COORDINATORE ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
Avv. Fedele Moretti
COMPONENTE ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
Avv. Pierfrancesco Foschi
COMPONENTE ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
L’evento si terrà presso la Fondazione Forense
in via Lussemburgo a S. Maria C.V.
É GRATUITO per gli iscritti al Foro di S. Maria C.V.
In corso di accreditamento per n. 3 crediti formativi in materia obbligatoria.
Tel. 0823 810606, e-mail info@fondazionest.it oppure visita il sito: www.fondazionest.com
COMUNICATO STAMPA | ATTI PROCESSO CIVILE OCF: LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE VANNO RIVISTE
COMUNICATO STAMPA
ATTI PROCESSO CIVILE
OCF: LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE VANNO RIVISTE
Roma, 30 agosto 2023. L’Organismo Congressuale Forense, ferma la propria posizione critica nei confronti della previsione di cui al quarto comma dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, accoglie con favore l’integrale recepimento dei correttivi proposti dall’organismo politico nel decreto ministeriale appena firmato dal ministro Nordio.
Respinge con forza ogni tentativo di addossare agli Avvocati italiani una presunta responsabilità nella lentezza dei processi causalmente connessa alla lunghezza degli atti difensivi.
Ocf ritiene, al contrario, che gli Avvocati si siano sempre fatti parte diligente per il corretto e funzionale svolgimento del processo, supplendo anche alle mansioni che la legge attribuisce ad altri soggetti.
L’organismo politico dell’avvocatura italiana non plaude certamente all’introduzione di una norma che intenda codificare le modalità di redazione degli atti processuali sia con riferimento alla loro dimensione e consistenza, che alla scelta dei caratteri, all’interlinea ed ai margini di scrittura ne può tollerare che si diffonda una immagine della Avvocatura contraria alla speditezza del processo.
Quanto sopra non incide minimamente sulla riduzione delle tempistiche dei giudizi civili anzi, introducendo limiti alla difesa a tutto discapito dei cittadini, istituisce inaccettabili profili di responsabilità professionale.
Individuare nella dimensione degli atti difensivi, la causa della lentezza della giustizia civile italiana, equivale a ignorare il reale stato della stessa, le sue carenze strutturali e di organico, finanche, in non rari casi, delle proprie sedi.
La previsione di cui al decreto ministeriale circa la dichiarazione del difensore in merito alla necessità di superamento dei limiti per questioni di particolare complessità attribuisce al Giudice la valutazione della sua fondatezza.
Lo si ritiene inaccettabile, dovendosi rimettere all’Avvocato, nella propria esclusiva funzione e responsabilità di difensore della parte nel processo, la libertà di decidere la migliore strategia processuale senza alcun condizionamento esterno.
L’Organismo Congressuale Forense, pertanto, fa appello al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Giustizia e a tutte le forze politiche affinché, nell’ambito della revisione della riforma del processo civile (DD. Lgs. 10.10.2022 nn. 149 e 151), in stretta e costante collaborazione con l’avvocatura tutta, voglia abrogare il quarto comma dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile provvedendo in ogni caso con tempestività alla revisione delle criticità del decreto ministeriale.
Cs Atti processo civile 30.08.2023
VII CONGRESSO FEDERAZIONE CAMERE CIVILI TRIVENETO - VERONA 14 E 15 SETTEMBRE 2023
FEDERAZIONE DELLE CAMERE CIVILI DEL TRIVENETO
VII CONGRESSO GIURIDICO
L'Avvocato tra tradizione, novità ed equilibrismi
Verona, 14-15 settembre 2023
Fondazione Centro Studi Campostrini
Via S. Maria in Organo, 4
VERONA_14-15_09_BROCHURE_4Ante_400x210_DEF_ (2)
COMUNICATO STAMPA | OCF INTERVIENE SULLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI REDAZIONE, LIMITI E SCHEMI INFORMATICI DEGLI ATTI GIUDIZIARI
COMUNICATO STAMPA
OCF INTERVIENE SULLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI REDAZIONE, LIMITI E SCHEMI INFORMATICI DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Roma, 10 agosto 2023. L’Organismo Congressuale Forense, ferma la propria posizione critica nei confronti della previsione di cui al quarto comma dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, accoglie con favore l’integrale recepimento dei correttivi proposti dall’organismo politico nel decreto ministeriale appena firmato dal ministro Nordio.
Respinge con forza ogni tentativo di addossare agli Avvocati italiani una presunta responsabilità nella lentezza dei processi causalmente connessa alla lunghezza degli atti difensivi.
Ocf ritiene, al contrario, che gli Avvocati si siano sempre fatti parte diligente per il corretto e funzionale svolgimento del processo, supplendo anche alle mansioni che la legge attribuisce ad altri soggetti.
L’organismo politico dell’avvocatura italiana non plaude certamente all’introduzione di una norma che intenda codificare le modalità di redazione degli atti processuali sia con riferimento alla loro dimensione e consistenza, che alla scelta dei caratteri, all’interlinea ed ai margini di scrittura ne può tollerare che si diffonda una immagine della Avvocatura contraria alla speditezza del processo.
Quanto sopra non incide minimamente sulla riduzione delle tempistiche dei giudizi civili anzi, introducendo limiti alla difesa a tutto discapito dei cittadini, istituisce inaccettabili profili di responsabilità professionale.
Individuare nella dimensione degli atti difensivi, la causa della lentezza della giustizia civile italiana, equivale a ignorare il reale stato della stessa, le sue carenze strutturali e di organico, finanche, in non rari casi, delle proprie sedi.
La previsione di cui al decreto ministeriale circa la dichiarazione del difensore in merito alla necessità di superamento dei limiti per questioni di particolare complessità attribuisce al Giudice la valutazione della sua fondatezza. Lo si ritiene inaccettabile, dovendosi rimettere all’Avvocato, nella propria esclusiva funzione e responsabilità di difensore della parte nel processo, la libertà di decidere la migliore strategia processuale senza alcun condizionamento esterno.
L’Organismo Congressuale Forense, pertanto, fa appello al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Giustizia e a tutte le forze politiche affinché, nell’ambito della revisione della riforma del processo civile (DD. Lgs. 10.10.2022 nn. 149 e 151), in stretta e costante collaborazione con l’avvocatura tutta, voglia abrogare il quarto comma dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile provvedendo in ogni caso con tempestività alla revisione delle criticità del decreto ministeriale.
COMUNICATO STAMPA | OCF: Si ripristini al più presto la piena efficienza nelle relazioni tra difensore e detenuto, con l'utilizzo di mail e pec.
COMUNICATO STAMPA
OCF: Si ripristini al più presto la piena efficienza nelle relazioni tra difensore e detenuto, con l'utilizzo di mail e pec.
ROMA, 9 agosto 2023. L'invito che alcuni Direttori di carcere stanno inviando agli Avvocati per evitare l'invio di mail o pec per comunicare con i propri assistiti, trasmettendo documentazione processuale, si traduce in una inutile ed evitabile compressione dei diritti di difesa. Sorprende infatti che proprio mentre viene imposto il processo penale telematico si proceda esattamente al contrario nell'ambito carcerario, riducendo l'utilizzo della tecnologia e vanificando così il lavoro di anni ed anni che gli Ordini hanno prodotto, con la stipula di numerosi protocolli con le case di reclusione, proprio per garantire ai detenuti una migliore e più efficiente difesa.
Tale brusco revirement non si può giustificare neppure con il richiamo ad una recente circolare del Dap che riguarda l'utilizzo del fax e comunque non può certo definirsi improprio il ricorso a mail e pec per comunicare rapidamente con il detenuto, trasmettendogli atti processuali.
Con riferimento poi alle difficoltà lamentate dalla Polizia Penitenziaria, il cui organico è notevolmente carente, a visionare e "scaricare" gli atti inviati dai difensori, occorre dire che tale verifica è ancora più complessa quando avviene al momento del colloquio in presenza o a seguito di un invio tramite posta ordinaria e che comunque l' ampliamento dell' utilizzo della mail e della pec può essere visto come un cambiamento in senso migliorativo anche in termini di risorse umane, purchè riorganizzate a tal fine.
E’ pertanto indispensabile che il Dap intervenga al più presto per evitare che interpretazioni restrittive sulle comunicazioni tra difensore ed assistito in vinculis, si traducano in una minorata difesa ed in un conseguente trattamento inumano del detenuto, promuovendo una adeguata organizzazione del lavoro di ricezione di mail e pec inviate dai difensori.
CS Relazioni difensore detenuto 09.08
COMUNICATO STAMPA | OCF SUL POTERE DI ATTESTAZIONE DEGLI AVVOCATI, DELLA CONFORMITÀ DEI TITOLI STRAGIUDIZIALI CHE NOTIFICANO A MEZZO PEC
COMUNICATO STAMPA
OCF SUL POTERE DI ATTESTAZIONE DEGLI AVVOCATI, DELLA CONFORMITÀ DEI TITOLI STRAGIUDIZIALI CHE NOTIFICANO A MEZZO PEC
Roma, 2 agosto 2023. OCF stigmatizza il contenuto della circolare ministeriale 19.6.2023 con la quale il Ministero della Giustizia, nel rispondere ad un quesito della Corte di Appello di Firenze, afferma, fra l’altro, l’erroneo principio secondo cui gli avvocati non avrebbero il potere di attestare la conformità dei titoli stragiudiziali che notificano a mezzo pec.
Il Ministero, al fine di ribadire il già acclarato principio per cui gli avvocati non hanno il potere di attestare la conformità della trascrizione delle cambiali nel precetto ex art 480 c.p.c. (del quale OCF ha già chiesto, in sede di predisposizione dei decreti correttivi della riforma Cartabria, una modifica diretta ad attribuire tale potere anche ai difensori), sostiene anche l’insussistenza di un generale potere di autentica dei titoli stragiudiziali sulla base del fatto che “l’art. 3 bis L. 53/94 determina le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi facendo riferimento all’art. 196 undecies disp att. c.p.c. , ma il capo II, titolo V-ter delle predette disposizioni .. non fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici.."
Così facendo, peraltro, il Ministero opera una pericolosa confusione fra i due principi e non tiene conto del fatto che il potere di attestazione della conformità di qualsiasi atto notificato via PEC viene attribuito all’avvocato dallo stesso art.3-bis, comma 2, L53/94 – che richiama l’art.196-undecies delle disp. att. solo per le modalità di attestazione - e non va ricercato, come fa il Ministero, nel capo II del titolo V-ter delle disp. att. c.p.c..
OCF chiede che il Ministero provveda a rettificare, con il mezzo che riterrà piu idoneo, dandovi la maggiore diffusione possibile, quanto affermato nella sopra menzionata circolare, prima che l’erronea interpretazione della norma possa provocare disguidi e pregiudizi ai diritti dei creditori procedenti.
COMUNICATO STAMPA | SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI/ OCF ESPRIME PREOCCUPAZIONE E SOLLECITA UN DECRETO D 'URGENZA PER EVITARE CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI CHE INCIDONO SULLA DIFESA DEI SOGGETTI DEBOLI
COMUNICATO STAMPA
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI/ OCF ESPRIME PREOCCUPAZIONE E SOLLECITA UN DECRETO D 'URGENZA PER EVITARE CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI CHE INCIDONO SULLA DIFESA DEI SOGGETTI DEBOLI
L’Organismo Congressuale Forense, alla luce dei diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali enunciati nell’ultimo periodo dai vari Tribunali italiani, a seguito dell’ordinanza n. 18044/2023 della Suprema Corte di Cassazione, non può che ribadire la propria forte preoccupazione per l’incertezza e il dissenso che tale provvedimento sta generando, sia nella Giurisprudenza di merito che nell’ambito dell’Avvocatura, per effetto della negazione della applicabilità della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui alla Legge n. 742 del 1969, alla più parte delle controversie in materia di famiglia.
La menzionata ordinanza deduce in effetti la sussistenza di una generalizzata sottrazione dei procedimenti in materia di famiglia alla regola della sospensione feriale, assoggettando così alla medesima disciplina tutte le controversie, sia quelle strettamente alimentari di cui all’art. 433 c.c. che quelle di mantenimento in senso lato e non espressamente previste nel R.D. n. 12/1941, art. 92.
Il tutto sulla scorta dell’ampia nozione di obbligazioni alimentari contemplata dall’art. 1 del Regolamento CE n. 4/2009 che assimila tutti i procedimenti di famiglia relativi al mantenimento del coniuge debole e dei minori a quelli in materia di alimenti.
Ocf ritiene che si renda necessaria una decretazione d’urgenza in materia, in quanto l’attuazione estemporanea del principio, in piena sospensione dei termini feriali, potrebbe avere effetti devastanti sul diritto di difesa e sull’organizzazione dei vari uffici giudiziari.
L’Organismo Congressuale Forense fa appello al Ministro della Giustizia affinché intervenga al più presto anche al fine di impedire il proliferare di pronunce giurisprudenziali di merito contrastanti che metterebbero a rischio la difesa dei soggetti più deboli.
COMUNICATO STAMPA | PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI PER IL MANTENIMENTO DEL CONIUGE DEBOLE E DEI MINORI SENZA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI OCF CHIEDE INTERVENTO IMMEDIATO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO STAMPA
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI PER IL MANTENIMENTO DEL CONIUGE DEBOLE E DEI MINORI SENZA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
OCF CHIEDE INTERVENTO IMMEDIATO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Roma, 25 luglio 2023. L’Organismo Congressuale Forense esprime forte preoccupazione, in un momento di profonda trasformazione della Giurisdizione, con riferimento al tema della Sospensione feriale dei termini processuali relativi ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori.
I molteplici provvedimenti che si stanno avvicendando in ordine alla nota questione stanno creando una situazione di incertezza normativa e determinano una palese compromissione e disapplicazione del principio generale di certezza del diritto.
L’Organismo Congressuale Forense fa appello al Ministro della Giustizia affinché intervenga immediatamente, nel rispetto del percorso di collaborazione intrapreso con l’avvocatura, con un provvedimento normativo che faccia finalmente chiarezza sul tema.
CS Sospensione feriale mantenimento
COMUNICATO STAMPA | RINVIO DEPOSITO ATTI DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO/OCF: “LA TRANSIZIONE AVVENGA SENZA SACRIFICI PER IL DIRITTO DI DIFESA”
COMUNICATO STAMPA
RINVIO DEPOSITO ATTI DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO/OCF: “LA TRANSIZIONE AVVENGA SENZA SACRIFICI PER IL DIRITTO DI DIFESA”
Roma, 24 luglio 2023. L’Organismo Congressuale Forense, riunitosi in Assemblea nelle giornate del 20 e 21 luglio 2023, accoglie con soddisfazione il rinvio a dicembre dell’obbligo di deposito degli atti penali dei difensori, esclusivamente attraverso il portale telematico.
Va segnalata fin da ora l’esistenza di allarmanti criticità sulle quali appare necessario intervenire in modo da escludere il rischio di inaccettabili sacrifici per il diritto di difesa. Infatti, il deposito mediante portale telematico degli atti di impugnazione e degli altri atti difensivi per i quali sono previsti termini perentori rischia non solo di determinare incertezza su adempimenti dai quali deriva la libertà del cittadino, ma anche di introdurre nell’ordinamento cause di inammissibilità e preclusioni non previste dal codice di procedura e derivanti dalla necessità di rispettare varie prescrizioni tecniche. In effetti, la necessaria evoluzione tecnologica non può avvenire con sacrificio dei diritti e ciò si verificherebbe nel caso che al deposito degli atti di impugnazione si applichi il meccanismo previsto dall’art. 8 comma 2 del provvedimento della DGSIA del 11.07.23 dettato per i depositi degli atti in Procura. In questo caso, infatti, si prevede che sia il personale di segreteria a dare conferma espressa dell’accettazione/rifiuto dell’atto per ragioni meramente tecniche e, per giunta, senza che sia previsto un tempo limite entro il quale comunicare l’eventuale rifiuto, che potrebbe quindi giungere anche oltre la scadenza del termine perentorio. La limitazione di fatto all’attività difensiva derivante dal rispetto di formalità tecniche nell’uso del portale telematico finirebbe, peraltro, con il reintrodurre dalla finestra proprio quelle cause di inammissibilità dell’impugnazione per ragioni tecniche che, con riferimento al deposito via Pec, erano state escluse con l’emendamento governativo del dicembre 2022 all’art. 87 bis comma 7 d.lgs. n° 150/22.
Si chiede, pertanto, che il rinvio dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 4 luglio sia un’occasione di riflessione e confronto effettivo tra politica, avvocatura e magistratura, per fare sì che la transizione al fascicolo telematico avvenga al riparo da qualunque rischio di sacrificio della attività difensiva, derivante da vuoti formalismi o dal mancato rispetto di superflue prescrizioni tecniche. Nel frattempo, non appare esserci soluzione diversa che quella di consentire al difensore, come peraltro del tutto asimmetricamente sembrerebbe sia consentito ai magistrati, il deposito di tutti gli atti soggetti a termini perentori anche in modalità analogica o via pec.
CS Rinvio deposito atti processo penale 24.07.2023