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Il Pericolo di essere Avvocati | OCF partecipa al Convegno AIGA del 23 gennaio 2024
Intervento dell'avv. Aldo Luchi, componente dell'Organismo Congressuale Forense, in occasione del convegno "il pericolo di essere Avvocati", promosso da AIGA.
“I dati allarmanti sugli avvocati in pericolo nel mondo non devono distogliere l’attenzione dalla situazione italiana e, più in generale, europea”.
“Le minacce hanno molteplici forme e il ruolo di difensore dei diritti fondamentali che gli avvocati ricoprono li espone, oggi più che mai, al pericolo di essere bersaglio di azioni che nascono dall’intolleranza e da un giustizialismo becero che tende a sovrapporre il difensore con il proprio assistito e la difesa dell’imputato con la difesa del reato”.
“Gli esempi di integrità e fedeltà alla toga che hanno dato Fulvio Croce, Serafino Famà e Giorgio Ambrosoli, per ricordarne soltanto alcuni, non possono supplire all’obbligo degli Stati di predisporre strumenti idonei ed efficaci a tutela dell'indipendenza e dell’incolumità degli avvocati”. Il convegno si è svolto presso la Sala Zuccari del Palazzo Giustiniani di Roma.
Aiga IL PERICOLO DI ESSERE AVVOCATI 23.01.2024
Avvocatura per i Diritti Umani | L'avv. Luchi introduce il Ciclo di incontri sul ruolo politico dell'Avvocatura nella difesa dei Diritti Umani
AVVOCATURA PER I DIRITTI UMANI
L’Avv. Aldo Luchi propone un ciclo di incontri, organizzati dall’Organismo Congressuale Forense, sul ruolo politico dell’Avvocatura nella difesa dei Diritti Umani, distinti in 5 moduli da febbraio a giugno 2024, dei quali il primo e l’ultimo in modalità mista e dal secondo al quarto da remoto
Il corso è in fase di accreditamento presso il CNF. A seguire verranno indicate le modalità di iscrizione
Locandina Generale - Diritti Umani OCFdef
COMUNICATO STAMPA | GIORNATA INTERNAZIONALE DELL' AVVOCATO IN PERICOLO
COMUNICATO STAMPA
OCF - GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO
Roma 18 gennaio 2024. Secondo i dati pubblicati da OIAD (Osservatorio Internazionale sugli Avvocati in Pericolo), sono 128 gli avvocati minacciati, aggrediti, detenuti, scomparsi e uccisi nel mondo nel 2023.
Si tratta di una stima certamente incompleta, come precisa lo stesso OIAD, posto che in alcuni Paesi l’uscita di notizie è resa realmente difficoltosa dalla censura governativa e dalle limitazioni all’accesso a internet e al world wide web e, più in generale, alle comunicazioni con l’esterno.
Si tratta, perlopiù, di colleghi che svolgono la propria attività in Paesi governati da regimi totalitari, come la Turchia, l’Iran o l’Afghanistan, l’Egitto o oligarchici come la Russia e la Cina, o ad altissimo tasso di criminalità e di corruzione delle Istituzioni, come il Messico, la Colombia e le Filippine.
In tutti questi Paesi, essere o difendere attivisti dei diritti umani, rappresentanti di comunità o etnie considerate avverse al potere o vittime della criminalità organizzata o delle stesse forze dell’ordine espone gli avvocati a pesanti rappresaglie. In molti casi essi pagano le conseguenze, in termini di incriminazione, arresto o persecuzione giudiziaria per cosiddetti reati d’opinione o perché difendono dissidenti, in altri casi perché la loro attività si pone in contrasto con le leggi “morali” imposte dai regimi teocratici.
Ma sarebbe erroneo e limitativo pensare che gli avvocati siano in pericolo soltanto in determinati contesti socio-politici: alcuni di loro esercitano anche in Paesi europei come la Bielorussia, L’Azerbaigian, il Belgio, il Regno Unito e l’Ucraina.
Al fine di individuare per intero gli ambiti di osservazione e di intervento, però, è necessario definire correttamente il perimetro del concetto di pericolo. Se partiamo dall’idea che qualsiasi limitazione al libero esercizio da parte dei legali del diritto/dovere di difesa vada a minare il diritto fondamentale del ricorso a un equo processo (art. 8 UDHR e artt. 6 e 13 CEDU), violi il principio di eguaglianza davanti alla legge (art. 7 UDHR e art. 14 CEDU) e, in molti casi, anche il divieto di tortura e trattamenti inumani (art. 5 UDHR e art. 3 CEDU), dobbiamo necessariamente rivedere la casistica e i necessari strumenti di intervento.
Infatti, sia pure in termini diversi rispetto a quelli riportati nei dati dell’OIAD, anche le pesanti limitazioni ai colloqui difensivi, all’accesso alle accuse e agli atti del processo e agli strumenti difensivi imposte agli avvocati di Julian Assange nel corso dei diversi processi per le accuse di violenza sessuale in Svezia e per estradizione nel Regno Unito (documentate perfino dall’ex Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla tortura Nils Melzer) e di Aleksej Naval'nyj nei processi farsa cui viene sottoposto dal regime russo ormai da almeno quindici anni, per limitare il discorso a due degli esempi più eclatanti di compressione del diritto di difesa, rappresentano appieno altrettante ipotesi di arbitraria limitazione del libero esercizio del diritto di difesa.
Anche in Italia, l’esperienza quotidiana ci consegna episodi sempre più frequenti di minacce rivolte, soprattutto via social, ad avvocati rei di aver assunto incarichi difensivi a favore di soggetti già definiti colpevoli dalla gogna mediatica che puntualmente si sviluppa a seguito di fatti di cronaca particolarmente efferati.
In occasione della Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo, OCF ritiene necessario, più che mai, ribadire che il ruolo del difensore, chiamato ad assicurare il corretto esercizio da parte del proprio assistito del diritto fondamentale alla difesa non può essere compresso o limitato in alcun modo e che ogni Stato ha il dovere di assicurare strumenti idonei di protezione a favore degli avvocati le cui libertà e incolumità siano, in qualsiasi modo, poste in pericolo in ragione dello svolgimento della loro funzione.
COMUNICATO STAMPA | MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE IMPUGNAZIONI PENALI PROPOSTA DAL GOVERNO
COMUNICATO STAMPA
Organismo Congressuale Forense rileva limitazioni delle funzioni difensive e della difesa di ufficio nella modifica della disciplina delle impugnazioni penali, proposta dal Governo e approvata in Commissione Giustizia del Senato
Roma, 15 gennaio 2024. L’Organismo Congressuale Forense rileva che la modifica della disciplina delle impugnazioni penali, proposta dal Governo e approvata in Commissione Giustizia del Senato l’11 gennaio, lede pesantemente la funzione difensiva e determina una discriminazione incostituzionale nei confronti della difesa d’ufficio. La modifica proposta all’art. 581 comma 1 quater c.p.p., infatti, elimina per il difensore di fiducia l’obbligo di allegare specifico mandato a ricorrere, ma lo mantiene incredibilmente inalterato per il difensore d’ufficio dell’assente a pena di inammissibilità dell’impugnazione. Ciò determina una lesione del diritto dei cittadini appartenenti alle fasce deboli a vedere riconosciuta la loro innocenza e a difendere la loro libertà rispetto alla richiesta punitiva dello Stato. La previsione, peraltro, nell’ascrivere alla difesa d’ufficio una odiosa e inconcepibile funzione di intralcio alla giurisdizione, appare la conseguenza di una idea di giustizia che mette al primo posto principi di economia, considerati prevalenti rispetto al diritto alla libertà dell’individuo. E’, peraltro, insanabilmente contraddittorio un ordinamento giudiziario che assegna alla difesa un rango costituzionale e, al contempo, ne limita l’esplicazione proprio nei confronti di chi spesso non ha i mezzi e gli strumenti per assicurarsi un difensore di fiducia. Al contempo, l’impossibilità di proporre appello, nel caso frequente in cui il difensore non riesce a rintracciare il condannato, finisce per frustrare l’essenza stessa del ruolo difensivo e della tutela dell’accusato. Il tutto accade in concomitanza alla divulgazione dei dati ufficiali che ad oggi segnalano un aumento notevole delle persone detenute rispetto al 2016, con un incremento inaccettabile del tasso di sovraffollamento carcerario ed un evidente disallineamento dello Stato rispetto alle prescrizioni della Corte di Strasburgo, ma soprattutto un numero notevole di ristretti in carcere per condanne inferiori ai due anni, dato quest’ultimo che dovrebbe imporre una tutela maggiore per i soggetti deboli.
Va detto che l’avere previsto, in adesione alle richieste dell’avvocatura, l’eliminazione della inconcepibile previsione di cui all’art. 581 comma 1 ter c.p.p. dell’obbligo per il difensore di allegare l’elezione di domicilio nel proporre impugnazione nell’interesse dell’imputato presente, è modifica del tutto insufficiente a ripristinare un sistema delle impugnazioni coerente con una giustizia penale di marca liberale. Attesa l’importanza della questione, l’Assemblea dell’OCF del 19 gennaio deciderà quali iniziative intraprendere a difesa del cittadino.
Cs Impugnazioni penali del Governo 15.01.2023
Assemblea OCF 19 e 20 gennaio | Ordine del giorno
L’ ASSEMBLEA DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
è convocata per il 19 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 19.30 con prosieguo al 20 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso la sede dell’OCF, Via Valadier, 42 (secondo piano), con il seguente ordine del giorno
1)Approvazione del verbale della seduta assembleare del 14 dicembre 2023;
2)Approvazione del bilancio consuntivo 2023 e bilancio preventivo 2024; (La Lumia)
3) Esiti Congressuali e creazione del tavolo di lavoro; (Scialla)
4) Inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Iniziative sui territori; (Gallo)
5) Processo telematico. Novità; (Spezziga - Luchi)
6) Atto di indirizzo politico – istituzionale per l’anno 2024 del Ministro della Giustizia
Organico - Risorse umane (Parisi); Digitalizzazione (Spezziga – Luchi); Edilizia e geografia
giudiziaria (Tedeschi); Esecuzione penale (Brusa); Giustizia Minorile (Celeste); Giustizia come
servizio per la collettività (Massaro)
7) Avvocati in pericolo. Iniziative per il 24 gennaio 2024; (Luchi)
8) Bando sulla comunicazione (Gallo);
9) Varie ed eventuali.
Prot.n.2_2024 - Convocazione assemblea 19 e 20 gennaio 2024
COMUNICATO STAMPA | OCF accoglie con soddisfazione le modifiche alla disciplina del deposito degli atti da parte del difensore per via telematica nel processo penale
COMUNICATO STAMPA
OCF accoglie con soddisfazione le modifiche alla disciplina del deposito degli atti da parte del difensore per via telematica nel processo penale
Roma, 3 gennaio 2024. L’Organismo Congressuale Forense rileva con soddisfazione che il Governo ha accolto le richieste di modifica già avanzate nell’interesse del cittadino e dell’avvocatura. Infatti, con il recente regolamento emanato con decreto n° 217 del 29 dicembre 2023, di disciplina del deposito degli atti da parte del difensore per via telematica nel processo penale, è stata di fatto eliminata la previsione di cui all’art. 8 comma 2 del provvedimento della DGSIA del 11.07.2023 e data certezza del momento dell’avvenuto deposito dell’atto difensivo. In particolare, è stata esclusa la necessità che sia il personale di segreteria a dare conferma espressa dell’accettazione/rifiuto dell’atto. L’OCF ha richiesto la modifica a tutela del diritto di difesa e della libertà del cittadino già con comunicato del 20 luglio 2023 e la nuova norma costituisce il risultato di un percorso che ha visto gli interlocutori politici attenti alle richieste dell’avvocatura. Con la nuova previsione gli atti si intendono ricevuti non appena viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale telematico e senza l’intervento degli operatori della cancelleria o segreteria. Ciò comporta un risultato fondamentale per la difesa, si elimina infatti la segnalata e allarmante criticità derivante dalla perentorietà dei termini per il deposito, in particolare degli atti di impugnazione. Di conseguenza, si esclude il rischio di inaccettabili cause di inammissibilità derivanti da ragioni tecniche, non solo lesive del diritto di difesa, ma addirittura non previste dal codice di procedura penale e che avrebbero potuto essere conosciute dal difensore dopo la scadenza del termine perentorio per impugnare, con impossibilità di porre rimedio. Va fin da ora, comunque, segnalato che nel caso di “anomalie” del sistema si dovrà prevedere un meccanismo certo e tempestivo di risoluzione e comunicazione al difensore.
Anche in considerazione della proroga della disciplina in vigore sul deposito degli atti in formato cartaceo e a mezzo Pec, il recente regolamento costituisce un primo importante passo nella direzione di una transizione al fascicolo telematico al riparo da rischi di sacrificio e violazione della attività difensiva.
MODIFICHE D.M. 29 DICEMBRE 2023, N. 2017 - Nuove regole tecniche per i processi telematici - il commento a prima lettura di OCF
MODIFICHE D.M. 29 DICEMBRE 2023, N. 2017
COMUNICATO STAMPA | Ocf interviene sul divieto di pubblicazione dell'ordinanza custodiale, in difesa della presunzione di innocenza
COMUNICATO STAMPA
Ocf interviene sul divieto di pubblicazione dell'ordinanza custodiale, in difesa della presunzione di innocenza
Roma, 28 dicembre 2023. Il divieto di pubblicazione del testo, integrale o per estratto, delle ordinanze di custodia cautelare, introdotto con l’emendamento “Costa” alla Legge di delegazione, non soltanto costituisce norma di civiltà volta a impedire che l’ipotesi accusatoria - fondata su elementi di prova, spesso intercettazioni, selezionati in assenza di contraddittorio con la difesa - sia data in pasto all’opinione pubblica come se fosse una verità accertata, ma pone fine alla sistematica elusione delle disposizioni del Dlgs n° 188/2021 e rappresenta un ulteriore passo verso l’integrale recepimento, con aberrante ritardo di oltre sette anni, della direttiva UE 2016/343, adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo il 9 marzo 2016 sul rafforzamento della presunzione di innocenza.
E’ paradossale che da più parti si sostenga che la pubblicazione del testo integrale delle ordinanze custodiali garantirebbe il controllo dell’opinione pubblica sui provvedimenti restrittivi della libertà personale. La pubblicità della amministrazione della giustizia è un valore fondante della nostra democrazia, ma la stessa non è di certo garantita dalla trasposizione del processo dalle aule di giustizia al circuito mediatico, né dalla idea malsana che questioni giuridiche debbano essere sottoposte alle semplificazioni e spettacolarizzazioni che governano il processo mediatico. In definitiva, ciò che costituisce la patologia, ossia la celebrazione dei processi su circuiti mediatici prima ancora che nelle aule di giustizia, viene da più parti incredibilmente esaltato quale strumento idoneo a garantire i diritti dell’indagato. L’esperienza degli ultimi decenni ci consegna una realtà contraria, ossia la distruzione della reputazione di cittadini che successivamente, a quel punto troppo tardi, sono riconosciuti innocenti. Il tutto, spesso, avviene anche attraverso la pubblicazione integrale di intercettazioni e prove contenute nelle ordinanze custodiali, poi venute meno a seguito di contraddittorio tra accusa e difesa.
Il tentativo di alcuni esponenti della magistratura di attribuire all’avvocatura la divulgazione delle ordinanze custodiali agli organi di stampa è inammissibile, inconferente oltre a essere smentito dall’esperienza quotidiana di articoli di stampa confezionati in concomitanza con l’esecuzione delle misure adottate e, quindi, ben prima che gli indagati e i loro difensori siano entrati in possesso di copia dei provvedimenti cautelari. Ciò ha l’ingiusto effetto di delegittimare la funzione difensiva e distogliere l’opinione pubblica dal decennale binomio tra gli organi inquirenti e la stampa, senza peraltro che tale argomento abbia minimamente la portata di giustificare la contrarietà alla modifica approvata dalla Camera dei Deputati.
Va, poi, ribadito che la innovazione legislativa non vieta la divulgazione di notizie e la libertà di stampa, valore fondamentale di un ordinamento che sia liberale, ma elimina semplicemente quella che già era una eccezione rispetto al preesistente divieto di pubblicare integralmente atti di indagine.
L’Organismo Congressuale Forense riafferma la necessità di dare piena attuazione al principio di rango costituzionale e sovranazionale della presunzione di innocenza.
CS Presunzione innocenza 28.12.2023
COA Civitavecchia | Concorso Letterario di Narrativa e Arti Grafiche in memoria dell’ Avv. Viviana Serra, tragicamente scomparsa
L’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia presenta il primo Concorso Letterario di Narrativa e Arti Grafiche in memoria dell’Avv. Viviana Serra, tragicamente scomparsa
Il concorso letterario nasce dalla consapevolezza e dalla necessità, oggi più che mai, di stimolare tra i giovani la riflessione ed il confronto sull’angoscia e sulla inesorabile sofferenza che mina la loro voglia di vivere facendo emergere le loro fragilità.
È necessario, nell'era digitale, dove fuori dai social network alcuni giovani non allacciano relazioni e dove sembra non esserci più spazio per la riflessione sul “Male di vivere”, dare voce al loro dolore.
L’Organismo Congressuale Forense riconferma l’attenzione e la partecipazione, quale Avvocatura Istituzionale, per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, nel costante impegno teso all’assolvimento della funzione sociale dell’Avvocatura nella scuola.”
La dichiarazione dell’Avv. Mary Dominici, Componente dell’Assemblea di OCF e Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.”
Il Dubbio | Intervista a Mario Scialla, Coordinatore di OCF, dopo la due giorni di Roma: «Ora bisognerà raccogliere le proposte e portarle nel modo più appropriato alla attenzione della politica»
”Il Congresso ha lavorato bene: ora pratichiamo l’unità dell’avvocatura”
Mario Scialla, Coordinatore dell’OCF, ritiene che il 2024 possa essere un anno importante per l’avvocatura, grazie alle basi gettate nel congresso nazionale forense di pochi giorni fa. La compattezza emersa nella sessione ulteriore di Roma induce ad essere ottimisti in merito ad una serie di obiettivi che si intendono raggiungere nel breve periodo.
Intervista a Mario Scialla, Coordinatore di OCF, dopo la due giorni di Roma: «Ora bisognerà raccogliere le proposte e portarle nel modo più appropriato alla attenzione della politica»
📌Leggi l’intervista completa al seguente link: