COMUNICATO STAMPA | OCF SUL POTERE DI ATTESTAZIONE DEGLI AVVOCATI, DELLA CONFORMITÀ DEI TITOLI STRAGIUDIZIALI CHE NOTIFICANO A MEZZO PEC
COMUNICATO STAMPA
OCF SUL POTERE DI ATTESTAZIONE DEGLI AVVOCATI, DELLA CONFORMITÀ DEI TITOLI STRAGIUDIZIALI CHE NOTIFICANO A MEZZO PEC
Roma, 2 agosto 2023. OCF stigmatizza il contenuto della circolare ministeriale 19.6.2023 con la quale il Ministero della Giustizia, nel rispondere ad un quesito della Corte di Appello di Firenze, afferma, fra l’altro, l’erroneo principio secondo cui gli avvocati non avrebbero il potere di attestare la conformità dei titoli stragiudiziali che notificano a mezzo pec.
Il Ministero, al fine di ribadire il già acclarato principio per cui gli avvocati non hanno il potere di attestare la conformità della trascrizione delle cambiali nel precetto ex art 480 c.p.c. (del quale OCF ha già chiesto, in sede di predisposizione dei decreti correttivi della riforma Cartabria, una modifica diretta ad attribuire tale potere anche ai difensori), sostiene anche l’insussistenza di un generale potere di autentica dei titoli stragiudiziali sulla base del fatto che “l’art. 3 bis L. 53/94 determina le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi facendo riferimento all’art. 196 undecies disp att. c.p.c. , ma il capo II, titolo V-ter delle predette disposizioni .. non fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici..”
Così facendo, peraltro, il Ministero opera una pericolosa confusione fra i due principi e non tiene conto del fatto che il potere di attestazione della conformità di qualsiasi atto notificato via PEC viene attribuito all’avvocato dallo stesso art.3-bis, comma 2, L53/94 – che richiama l’art.196-undecies delle disp. att. solo per le modalità di attestazione – e non va ricercato, come fa il Ministero, nel capo II del titolo V-ter delle disp. att. c.p.c..
OCF chiede che il Ministero provveda a rettificare, con il mezzo che riterrà piu idoneo, dandovi la maggiore diffusione possibile, quanto affermato nella sopra menzionata circolare, prima che l’erronea interpretazione della norma possa provocare disguidi e pregiudizi ai diritti dei creditori procedenti.