COMUNICATO STAMPA | OCF interviene sulla circolare ministeriale del 5 aprile 2023 in tema di requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale
COMUNICATO STAMPA
OCF interviene sulla circolare ministeriale del 5 aprile 2023 in tema di requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale
Stante il protrarsi dell’attesa per l’emanazione del Regolamento attuativo del dlgs 149/2022 ( cd. Riforma Cartabia) che lo stesso ministero dovrebbe redigere, il Ministero della Giustizia ha ritenuto di dover indicare nel dettaglio i prossimi adempimenti previsti a carico degli organismi e agli enti che si occupano di mediazione entro il termine del 30 aprile 2023.
Con la premessa che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della delega conferita al Governo con legge 26 novembre 2021, n. 206, tra l’altro “per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”, avesse inteso incentivare la mediazione quale misura deflattiva del contenzioso giudiziario, il Ministero ha così adottato il 5 aprile scorso una circolare che pone in tale difficoltà l’attività degli organismi di mediazione forensi da provocarne la probabile chiusura, non senza averne prima paralizzato l’attività.
Il provvedimento che, va sottolineato, non ha efficacia di legge ed esorbita all’evidenza dalla sua funzione tipica impone agli organismi di mediazione adempimenti onerosi, di fatto inattuabili e /o impossibili.
E ciò ai fini della iscrizione e della permanenza degli organismi stessi nei registri ministeriali con l’ovvia conseguenza che, ove alla stessa venisse data applicazione, gli Organismi non potrebbero più svolgere le mediazioni.
L’effetto della circolare è quindi esattamente l’opposto di quello dichiarato in premessa o meglio è esattamente l’opposto di ciò che la riforma Cartabia si prefigge, perchè la circolare rende impossibile offrire il servizio di mediazione in particolare agli organismi forensi . E’ la medesima circolare a riconoscere la sua stessa illegittimità, peraltro, laddove essa afferma che i requisiti indicati e richiesti sono “ sinora non previsti ” così chiarendo di aver introdotto requisiti che la norma primaria non dispone.
E, tuttavia, la sanzione prevista per la mancata adozione di prescrizioni all’evidenza illegittime entro il 30 aprile prossimo è la sospensione e/o la cancellazione degli organismi dall’elenco ministeriale, elenco tenuto dal Ministero che ha emanato il provvedimento ed è delegato per legge alla sua tenuta; la permanenza nell’elenco è requisito fondante per legge l’ operatività degli organismi di mediazione.
Giova rammentare alcuni degli adempimenti più inconcepibili: l’obbligo di avere un dipendente a tempo indeterminato ogni 200 fascicoli, con onere per gli organismi forensi di implementare piante organiche o nel minimo di sottrarre personale ad altre funzioni con costi insostenibili; l’esclusività dell’oggetto sociale per le fondazioni forensi, l’ apertura di due sedi e si tratta solo di alcuni esempi. A tacere della necessità imposta dalla circolare agli organismi di adottare una piattaforma di secondo livello, complicata e costosa, che si aggiunge agli obblighi di firma digitale o elettronica qualificata, imponendo costi aggiuntivi che ricadono sulle spalle degli organismi di mediazione e delle parti private, con immediate difficoltà di svolgimento delle mediazioni telematiche.
Gli organismi di mediazione non possono adempiere a tutti e forse nemmeno a una minima parte dei requisiti prescritti dal ministero soprattutto a causa degli elevati oneri che essi imporrebbero ma la mediazione è obbligatoria ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Le insormontabili criticità sono il portato evidente della circostanza che nella redazione di tale circolare e degli emendamenti del licenziando DM 180/10 non vi sia stato, seppure fosse stato offerto, alcun confronto con l’ Organismo Congressuale Forense.
Essendo impossibile per gli organismi di mediazione adeguarsi alla circolare in oggetto, va scongiurata l’inevitabile sospensione del servizio di mediazione tra venti giorni in tutto il paese, onde evitare gravi conseguenze per i cittadini e le imprese e per il sistema giustizia.
Si richiede, con forza, pertanto l’immediato annullamento in autotutela della circolare e la convocazione tempestiva di un tavolo di confronto con l’Organismo Congressuale Forense.
Roma, 13 aprile 2023
CS Iscrizione nel registro degli organismo di mediazione 13.04.2023