Vendite giudiziarie, OCF chiede moratoria elenchi delegati
La riforma Cartabia, tra i vari cambiamenti, ha introdotto i criteri di nomina e permanenza negli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie formati dai vari Tribunali.
La norma de qua avrebbe dovuto entrare in vigore il 30/06/2023; tuttavia, in sede di conversione della legge di bilancio, come è noto, l’entrata in vigore è stata anticipata al 28/02/2023, con termine per presentare domanda di iscrizione negli elenchi al 31/03 p.v.
La gran parte degli attuali delegati alle vendite si vedrà sostanzialmente preclusa l’attività, in ragione di una situazione a dir poco paradossale: ed infatti i nuovi criteri per la nomina sono tre e devono essere posseduti alternativamente tra loro. Nello specifico occorre: 1) aver svolto almeno dieci incarichi nel quinquennio precedente 2) possedere il titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata 3) aver frequentato un corso specifico in tema di procedure esecutive.
La grande criticità è rappresentata dal fatto che: quanto al punto 2) non è ancora stato istituito un corso per conseguire il titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata; quanto al punto 3) i corsi specifici in tema di procedure esecutive devono rispettare delle linee guida stabilite dalla Scuola Superiore della Magistratura che tuttavia, ad oggi, non le ha emanate.
In sintesi, potrà presentare domanda per essere inserito nei nuovi elenchi soltanto il professionista che avrà ottenuto almeno dieci deleghe alle vendite giudiziarie nel quinquennio precedente (quindi, dato che le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2023, si parla di dieci incarichi conseguiti tra il 31 marzo 2018 ed il 31 marzo 2023). Ciò comporta ovvie ricadute negative sui giovani professionisti che si vedrebbero sostanzialmente precluso l’accesso agli elenchi.
Giova poi di ricordare che durante il periodo pandemico le esecuzioni immobiliari sono state sospese per ovvi motivi, e quindi il quinquennio di riferimento comprende un lungo periodo di fatto privo di attività professionale.
Va da sé che, allo stato attuale, un ingente numero di delegati alle vendite giudiziarie verrà escluso dai nuovi elenchi a vantaggio dei pochi(ssimi) che hanno già ricevuto almeno dieci incarichi o di chi attesterà di aver frequentato corsi specifici che, tuttavia, stante l’assenza delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, non possono per certo rispettare il criterio stabilito dall’art 179 ter disp. att. c.p.c.
Fino a che non si consentirà di poter soddisfare alternativamente ognuno dei tre requisiti per l’iscrizione negli elenchi, appare illogico e oltremodo limitativo cancellare de plano i vecchi elenchi a vantaggio di pochissimi “favoriti”; sarebbe certamente più equo consentire la nuova iscrizione secondo la normativa previgente e sostituire gli elenchi ad oggi in uso ai vari Tribunali soltanto quando si potrà ragionevolmente dimostrare di soddisfare uno dei tre requisiti alternativi.
OCF quindi chiede con fermezza una moratoria per la formazione degli elenchi, fintantoché le nuove disposizioni non consentiranno ai delegati di essere nelle condizioni di scegliere in base a quale requisito essere iscritti nei detti elenchi.